MISURAZIONI DI IMPATTO ACUSTICO AEROPORTUALE
La valutazione della rumorosità prodotta dagli aerei interessa le fasi di decollo e atterraggio, le quali rappresentano certamente le principali fonti di disturbo per la popolazione che risiede nelle vicinanze di un insediamento aeroportuale.
A causa della notevole espansione delle aree urbanizzate, oltre che per le caratteristiche morfologiche e orografiche del nostro Paese, è assai difficile disporre di aree libere di sufficienti dimensioni da poter adibire a pertinenza esclusiva degli aeroporti.
Ciò considerato, la normativa in materia di regolamentazione del rumore prodotto dal trasporto aereo deve contemplare diverse esigenze:
- tutela della popolazione;
- consentire lo sviluppo del traffico aereo, oramai in continua crescita;
- consentire l’espansione delle infrastrutture aeroportuali;
- individuare limitazioni alla pianificazione territoriale in prossimità di tali infrastrutture.
Unire insieme tutte queste esigenze è alla base dei provvedimenti normativa fino ad oggi emanati in attuazione dell’art. 3 della Legge n. 447/95, di seguito riportati (copia dei testi normativi è consultabile nella sezione “normativa” presente all’interno del sito).
Decreto del Ministero dell’ambiente 31 ottobre 1997 – Metodologia di misura del rumore aeroportuale
Decreto Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496 – Regolamento recante norme per la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili;
Decreto del Ministero dell’ambiente 20 maggio 1999 – Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico;
Decreto del Ministero dell’ambiente 3 dicembre 1999 – Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti;
Decreto Presidente della Repubblica 9 novembre 1999, n. 476 – Regolamento recante modificazioni al D.P.R. n. 496/97, concernente il divieto di voli notturni;
Decreto Legislativo 17 gennaio 2005, n. 13 – Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari.
In base a quanto disposto dalle presenti norme, ogni aeroporto aperto al traffico civile dovrà provvedere alla predisposizione nell’intorno aeroportuale di un sistema di monitoraggio in continuo che possa consentire il rilevamento di eventuali superamenti di limiti e il collegamento di tale informazione con i dati e la traiettoria del velivolo che ha generato il superamento degli stessi.
Ciò permette di tenere sotto controllo il “clima” acustico nell’intorno aeroportuale ma, anche, di potere applicare sanzioni ai vettori per il non rispetto dei limiti o delle procedure antirumore.
A tale scopo, l’Ente nazionale per l’aviazione civile istituisce, per ogni aeroporto aperto al traffico civile, una commissione presieduta dal competente direttore della circoscrizione aeroportuale e composta da un rappresentante per ognuno dei seguenti soggetti:
- Regione, Provincia e Comuni interessati;
- Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente;
- Ente nazionale di assistenza al volo, vettori aerei, società di gestione aeroportuale.
I compiti della Commissione sono:
- classificazione dell’aeroporto in relazione all’inquinamento acustico prodotto, sulla base di parametri quali: estensione dell’intorno aeroportuale, estensione delle tre fasce di pertinenza dell’aeroporto, estensione delle aree residenziali che ricadono in tali fasce, densità abitativa in ciascuna fascia. Da questi parametri si ricavano degli indici che consentono la classificazione dell’infrastruttura;
- definizione delle procedure antirumore per ogni aeroporto sulla base dei criteri generali definiti con il Decreto del Ministero dell’ambiente 3 dicembre 1999, allo scopo di ottimizzare l’impronta di rumore al suolo dell’aereo al fine di tutelare al meglio la popolazione esposta;
- definizione delle fasce A, B e C di pertinenza dell’infrastruttura e all’intorno aeroportuale, cui corrispondono dei limiti di rumore stabiliti con Decreto Ministeriale 31 ottobre 1997.
Fatte salve le attività e gli insediamenti esistenti al momento della data di entrata in vigore del Decreto 31 ottobre 1997, i piani regolatori generali comunali sono adeguati tenendo conto delle seguenti indicazioni per gli usi del suolo:
- zona A: non sono previste limitazioni;
- zona B: attività agricole ed allevamenti di bestiame, attività industriali e assimilate, attività commerciali, attività di ufficio, terziario e assimilate, previa adozione di adeguate misure di isolamento acustico;
- zona C: esclusivamente le attività funzionalmente connesse con l’uso ed i servizi delle infrastrutture aeroportuali.
Queste condizioni comportano di conseguenza, per il territorio compreso in fascia A, la possibilità di esporre la popolazione a livelli di rumore compresi tra 60 e 65 dB(A), mentre per le fasce A e B la necessità di coordinare i propri strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale con il piano di sviluppo dell’aeroporto e con il piano regolatore dell’infrastruttura stessa.
Ciò, come è prevedibile, può causare situazioni di non accordo tra i vari strumenti e lo stesso decreto, in questi casi, impone il ricorso ad una conferenza di servizi. Sarà inoltre compito della società di gestione dell’aeroporto individuare e proporre al comune interessato un piano di risanamento acustico e di contenimento del rumore prodotto, mentre sarà obbligo del comune recepire tale piano e adattarlo al piano di risanamento acustico comunale che compete all’Amministrazione predisporre in ottemperanza all’art. 7 della Legge Quadro 477/95.
A tutto ciò va ad aggiungersi le disposizioni contenute nel recente Decreto Legislativo 17 gennaio 2005, n. 13, il quale introduce ulteriori restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari.
Il citato decreto si applica agli aeroporti avente un traffico superiore a 50.000 movimenti di velivoli subsonici civili a reazione per anno solare riferito alla media nei tre anni solari precedenti l’applicazione delle disposizioni del presente decreto allo specifico aeroporto (l’elenco di detti aeroporti è pubblicato con cadenza annuale dall’Ente nazionale per l’aviazione civile), nonché agli aeroporti metropolitani, ossia quelli situati nel centro di un grande agglomerato urbano, nessuna pista del quale ha lunghezza disponibile al decollo superiore a 2.000 metri, che forniscono solo collegamenti da punto a punto tra gli Stati europei o all’interno del territorio italiano e in cui un numero elevato di persone soffre obiettivamente per il rumore provocato dai velivoli.
Nel caso in cui in tali aeroporti venga riscontrato il superamento dei limiti di rumorosità consentiti dalla vigente normativa vengono disposte delle restrizioni operative, ossia delle misure relative alle emissioni acustiche mediante le quali viene limitato, ridotto, ovvero vietato nel caso dei velivoli marginalmente conformi, l’accesso di velivoli subsonici civili a reazione in uno specifico aeroporto.
Stefano Panzetti
INGEGNERE

L’Ing. Stefano Panzetti, titolare libero professionista con attività nel campo dell’edilizia
- pratiche urbanistiche
- pratiche impiantistiche
- pratiche riferite ad attività antincendio
- pratiche relative a prove di carico per strutture progettazioni inerenti ristrutturazioni edilizie
- progettazioni inerenti consolidamenti strutturali
- progetti riferiti a interventi da effettuare su strutture
Dove sono
Via Casilina, 502, 00030
San Cesareo RM
Orari
9:00 – 13:00 15:00 – 19:00
Lunedì- Venerdì
Contattami
Cell: + 39 340 271 0928
Email: stefano@panzetti.it